COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D PALAZZO E A.S.D. S.SECONDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO – SAN SECONDO DISPUTATA IL 03.06.2007 A PALAZZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D PALAZZO E A.S.D. S.SECONDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO – SAN SECONDO DISPUTATA IL 03.06.2007 A PALAZZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE POLCHI GABRIELE PER QUATTRO GARE; _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FALOIA ANDREA PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.07.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponevano i reclami le citate società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedevano la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara bensì il suo assistente oltre al rappresentante della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei reclami per connessione, considerato che gli stessi fanno riferimento alla medesima gara. Ciò premesso, con riferimento al calciatore Faloia Andrea, si rileva che dal referto arbitrale il comportamento del calciatore integra essenzialmente gli estremi delle offese e delle minacce, ed in quanto tale la sanzione deve essere contenuta in quattro giornate di squalifica. Quanto al calciatore Polchi Andrea, reo a sua volta di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’assistente di gara, la sanzione inflitta dal G.S. deve essere invece confermata in quanto congrua. P.Q.M. Delibera: in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Palazzo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Faloia Andrea a quattro giornate di gara. Respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. San Secondo, confermando la squalifica inflitta al calciatore Polchi Andrea. _ Ordina restituirsi la tassa reclamo in favore della società A.S.D. Palazzo; _ Dispone incamerarsi la tassa reclamo della società A.S.D. San Secondo.
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