COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D TAVERNELLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE – OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 03.06.2007 A S.SABINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D TAVERNELLE IN RIFERIMENTO
ALLA GARA TAVERNELLE - OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 03.06.2007 A S.SABINA
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SURIANI VALERIO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.07.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: ecessività della
sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara, ma
soltanto il rappresentante della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dall’esame degli atti in possesso di questa Commissione si può evincere il comportamento
“violento” tenuto dal calciatore Suriani Valerio nei confronti del direttore di gara. Infatti, in
occasione dell’annullamento di una rete alla A.S.D. Tavernelle, il direttore di gara mentre si recava
dall’assistente di linea veniva involontariamente trattenuto dal calciatore Suriani. Tale episodio è da
ritenersi non violento ma istintivo e per questa ragione la sanzione inflitta dal G.S. può essere
ridotta a quattro giornate di gara.
P.Q.M.
Delibera:
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Tavernelle, riduce la squalifica
inflitta al calciatore Suriani Valerio dal G.S. a quattro giornate effettive di gara.
•Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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