COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : _ Sestili Umberto, calciatore tesserato per la società Centro Italia Stella D’Oro; _ Moroni Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S. Virgilio Maroso; _ la A.S.D. Nuova Virgilio Maroso; – 2770 / CU 108 – per rispondere: •i primi due della violazione di cui agli artt. 94 delle NOIF [ accordi in contrasto con le norme], 39, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti [ gli accordi e le convenzioni] e 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva [ principi di lealtà, correttezza e probità sportiva]; •la società A.S.D. Nuova Virgilio Maroso [ all’epoca dei fatti A.S. Virgilio Maroso] ai sensi dell’art.2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed al proprio tesserato all’epoca dei fatti; ha pronunciato, nella seduta del 31 maggio 2007, la seguente decisione :

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : _ Sestili Umberto, calciatore tesserato per la società Centro Italia Stella D’Oro; _ Moroni Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S. Virgilio Maroso; _ la A.S.D. Nuova Virgilio Maroso; - 2770 / CU 108 - per rispondere: •i primi due della violazione di cui agli artt. 94 delle NOIF [ accordi in contrasto con le norme], 39, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti [ gli accordi e le convenzioni] e 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva [ principi di lealtà, correttezza e probità sportiva]; •la società A.S.D. Nuova Virgilio Maroso [ all’epoca dei fatti A.S. Virgilio Maroso] ai sensi dell’art.2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed al proprio tesserato all’epoca dei fatti; ha pronunciato, nella seduta del 31 maggio 2007, la seguente decisione : F A T T O Con atto del 05.03.2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Sestili Umberto, calciatore tesserato per la società Centro Italia Stella d’Oro; Moroni Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S. Virgilio Maroso e le società A.S.D. Nuova Virgilio Maroso, per rispondere delle incolpazioni loro rispettivamente ascritte e sopra indicate. E’ presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C., non si sono presentati invece gli incolpati. Il deferimento in atti si riferisce a fatti commessi nel dicembre 2004 dal Sig. Marco Moroni quale Presidente e legale rappresentante della A.S. Virgilio Maroso. Lo stesso infatti stipulava un contratto a valenza economica con il calciatore Sestili Umberto in palese violazione dell’art.94 comma 1 letta a) delle NOIF e dell’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Il Deferimento deve intendersi valido ed efficace anche nei confronti della A.S.D. Nuova Virgilio Maroso che successivamente ai fatti è succeduta ad ogni effetto di legge alla A.S. Virgilio Maroso mantenendo lo stesso numero di matricola e di affiliazione al Comitato Regionale Umbro. In conseguenza le sanzioni pur riferendosi a fatti piuttosto remoti debbano spiegare la propria efficacia nei confronti della nuova società. Il fatto oggetto del presente giudizio è pacifico e non contestato dalle parti, anzi, incautamente portato alla conoscenza degli organi della Giustizia Sportiva da una richiesta estragiudiziale da parte dell’Avvocato del calciatore Sestili che non riusciva ad ottenere il pagamento in via bonaria di quanto previsto dal contratto tra le parti. Anche le norme violate – art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F. e art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti sono correttamente contestati perché trattasi di campionati a carattere regionale e non campionati nazionali organizzati dalla medesima Lega Nazionale Dilettanti. In tal caso – art. 94 ter delle norme N.O.I.F. – le conseguenze potevano essere valutate in maniera meno afflittiva delle sanzioni previste dall’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva che per dettami si attaglia alla fattispecie. Preso atto della gravità delle sanzioni, lo stesso rappresentante della Procura Federale ha formulato richieste nei minimi edittali previsti dalla norma richiamata. Questa Commissione ritiene di aderire alle richieste formulate in sede di audizione del 21.05.2007 aggiungendo che la società A.S. Nuova Virgilio Maroso, a tre anni di distanza dei fatti, non può sopportare danni economici e di natura tecnica [classifica e punti di penalizzazione] dei quali non è assolutamente responsabile pur essendo succeduta a pieno titolo alla cessata A.S. Virgilio Maroso. P.Q.M. tutti gli incolpati si ritengono responsabili delle violazioni a loro rispettivamente ascritte e si ritiene di infliggere le seguenti sanzioni: •al Sig. Marco Moroni l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare società in ambito federale per anni due; •al Sig. Sestili Umberto la squalifica di anni uno; •alla società A.S.D. Nuova Virgilio Maroso la sanzione dell’ammenda pari ad €. 5.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007. Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti : _ di Lorenzotti Roberto, Presidente della Polisportiva Virtus Baschi; _ della società Polisportiva Virtus Baschi; per rispondere: •il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di G.S. per aver concorso nella violazione degli artt.35 e 38 commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico da parte del Sig. Andrea Montenero; •la società Polisportiva Virtus Baschi, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.2, comma 4, del C.G.S., per la condotta ascrivibile al suo Presidente; ha pronunciato, nella seduta del 31 maggio 2007, la seguente decisione : F A T T O Con atto del 05.03.2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Lorenzotti Roberto, Presidente della Polisportiva Virtus Baschi e le società Polisportiva Virtus Baschi, per rispondere delle incolpazioni loro rispettivamente ascritte e sopra indicate. E’ presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C., non si sono presentati invece gli incolpati. Il deferimento del Procuratore Federale nei confronti della Polisportiva Virtus Baschi e del suo Presidente Pro-tempore Sig. Lorenzotti Roberto, trova fondamento negli atti del procedimento e nell’esatta individuazione delle norme violate. Peraltro la mancata presenza degli incolpati alla trattazione del presente giudizio non depone certo per la loro estraneità ai fatti contestati. L’attività dell’Ufficio Indagini sulla effettiva mansione svolta dal Sig. Montenero Andrea in favore della Polisportiva Virtus Baschi trova fondamento nelle dichiarazioni rese dallo stesso in data 29.05.2006 all’Ufficio Indagini medesimo. Dette affermazioni del Montenero, oltre che infondate, appaiono lesive del principio di lealtà e correttezza sportiva. Congrue e commisurate ai fatti appaiono le conclusioni prospettate dal Procuratore Federale. P.Q.M. ritenuta la responsabilità degli incolpati, infligge: •al Sig. Lorenzotti Roberto, l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, per mesi sei; •alla Polisportiva Virtus Baschi, l’ammenda di €. 500,00. IL PRESIDENTE della C.D. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. I fatti contestati al calciatore Rugelli sono pacifici in quanto sostanzialmente riconosciuti anche dalla stessa società reclamante, ad eccezione dell’episodio relativo ai piccoli sassi lanciati all’indirizzo dell’assistente di gara in ordine al quale la società sostiene che ciò sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria. Ciò posto questa Commissione ritiene di ridurre a cinque giornate la sanzione della squalifica inflitta al calciatore, in quanto ritenuta congrua rispetto agli episodi in contestazione. P.Q.M. Delibera: in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Magione, riduce la squalifica inflitta al calciatore Rugelli Cristian a cinque giornate di gara. _ Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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