COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 08/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA – PLAY OFF NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. BAGNAIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – BAGNAIA DISPUTATA IL 12.05.2007 A CANNARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 50 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 16.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA DI €. 300,00; – PER AMMENDA DI € 130,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 08/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA – PLAY OFF NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. BAGNAIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA - BAGNAIA DISPUTATA IL 12.05.2007 A CANNARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 50 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 16.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER AMMENDA DI €. 300,00; - PER AMMENDA DI € 130,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.06.2007, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - I fatti contestati alla U.S. Bagnaia trovano riscontro negli atti del procedimento e debbano tuttavia essere connotati di minor gravità ed in unico contesto. - Per tali motivi congruo appare ridurre l’ammenda ad €. 200,00. P.Q.M. Delibera: In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società U.S. Bagnaia; 1) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. ad €. 200,00. •ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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