COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 08/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA UMBRIA DI 3^ CATEGORIA – FINALE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D. MARMORE ED A.S.D. PONTE DELLA PIETRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARMORE – PONTE DELLA PIETRA DISPUTATA IL 25.04.2007 A FRATTA TODINA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 48 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DI LORETO DANIELE FINO AL 24.10.2007; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE COZZO DAVID FINO AL 05.10.2007; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MAKU INDRIT FINO AL 05.10.2007; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE APOSTOLICO ANDREA FINO AL 05.10.2007; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TORTOIOLI MARCO FINO AL 05.10.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 08/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA UMBRIA DI 3^ CATEGORIA - FINALE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D. MARMORE ED A.S.D. PONTE DELLA PIETRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARMORE – PONTE DELLA PIETRA DISPUTATA IL 25.04.2007 A FRATTA TODINA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 48 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 03.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DI LORETO DANIELE FINO AL 24.10.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE COZZO DAVID FINO AL 05.10.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MAKU INDRIT FINO AL 05.10.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE APOSTOLICO ANDREA FINO AL 05.10.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TORTOIOLI MARCO FINO AL 05.10.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.06.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE, PREVIA RIUNIONE DEI RICORSI PER CONNESSIONE, OSSERVA. - L’assistente dell’arbitro ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto di gara, ribadendo che al termine della partita il calciatore Apostolico Andrea del Ponte della Pietra colpiva con un pugno all’altezza della spalla un calciatore avversario, mentre il calciatore Tortoioli Marco, sempre del Ponte della Pietra, colpiva a propria volta con un calcio un avversario. - Ferma restando la gravità dei due episodi, considerato tuttavia che i colpi inferti dai calciatori di cui sopra non hanno determinato lesioni a carico degli avversari [come precisato dall’assistente], la Commissione ritiene equo ridurre per entrambi la sanzione della squalifica fino al 01.08.2007. - Anche in merito al comportamento posto in essere, sempre a fine gara, dai calciatori del Marmore, il direttore di gara ed i suoi assistenti hanno confermato a questa Commissione quanto dagli stessi dichiarato nei rispettivi referti, ribadendo il comportamento violento dei calciatori Di Loreto, Cozzo e Maku, i quali, nell’ambito di una rissa, colpivano per reazione alcuni calciatori avversari. - Considerato che anche in questo caso detti colpi non hanno procurato lesioni a carico degli avversari, si ritiene equo contenere le sanzioni a carico di tutti i giocatori nella squalifica fino al 01.08.2007. P.Q.M. Delibera: In parziale accoglimento dei reclami riuniti, 1) riduce fino al 01.08.2007 le sanzioni delle squalifiche inflitte a carico di tutti i calciatori. •ORDINA RESTITUIRSI LE TASSE RECLAMO.
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