• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 15/06/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PLAY OUT SPAREGGIO – JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMERINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PIEVESE – AMERINA CALCIO DISPUTATA IL 19.05.2007 A CASTEL GIORGIO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°105 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER AMMENDA DI €.1000,00;
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SENSINI SIMONE PER OTTO GARE;
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORDACCHINI SIMONE PER TRE GARE;
_ PER RISARCIMENTO DANNI RILEVATI SU AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 15/06/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PLAY OUT SPAREGGIO – JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMERINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PIEVESE - AMERINA CALCIO DISPUTATA IL 19.05.2007 A CASTEL GIORGIO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°105 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER AMMENDA DI €.1000,00;
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SENSINI SIMONE PER OTTO GARE;
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORDACCHINI SIMONE PER TRE GARE;
_ PER RISARCIMENTO DANNI RILEVATI SU AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.06.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Gli atti del procedimento e l’audizione della terna arbitrale consentono di ritenere provati tutti i
fatti contestati ai tesserati della società reclamante.
- Il reclamo proposto non porta alcun contributo in ordine ai comportamenti dei calciatori Sensini
Simone e Bordacchini Simone né serve ad attenuare il comportamento tenuto dai sostenitori
dell’Amerina Calcio; provato appare il danno arrecato alla porta dello spogliatoio della squadra
ospite mentre sprovvisto di prova appare il danno arrecato all’autovettura del direttore di gara
parcheggiata fuori dal recinto di gioco.
P.Q.M.
Delibera:
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Amerina Calcio, revoca l’obbligo
imposto alla medesima di risarcire i danni arrecati all’autovettura dell’arbitro.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
•ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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Comunicato Ufficiale n. 112 del 15/06/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PLAY OUT SPAREGGIO – JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMERINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PIEVESE – AMERINA CALCIO DISPUTATA IL 19.05.2007 A CASTEL GIORGIO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°105 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER AMMENDA DI €.1000,00;
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SENSINI SIMONE PER OTTO GARE;
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORDACCHINI SIMONE PER TRE GARE;
_ PER RISARCIMENTO DANNI RILEVATI SU AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA."