COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 06 Del 17/08/2006 Decisione della Commissione Disciplinare TORNEO PONTEVALLECEPPI – Categoria Juniores Regionale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. A.C. TORGIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO BALDACCIO BRUNI (Torneo A.R. Regionale Juniores) DISPUTATA IL 15.5.2006 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 101 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 7.6.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) – SQUALIFICA AL CALCIATORE NOTTIANI MARCO FINO AL 30.6.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 06 Del 17/08/2006 Decisione della Commissione Disciplinare TORNEO PONTEVALLECEPPI – Categoria Juniores Regionale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. A.C. TORGIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO BALDACCIO BRUNI (Torneo A.R. Regionale Juniores) DISPUTATA IL 15.5.2006 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 101 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 7.6.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) - SQUALIFICA AL CALCIATORE NOTTIANI MARCO FINO AL 30.6.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.08.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: - Eccessività della sanzione e riduzione della stessa. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - Le circostanze di fatto sono pacifiche in quanto riconosciute dalla stessa Società reclamante, che ha confermato come – effettivamente – a fine gara il calciatore NOTTIANI offendeva e minacciava l’arbitro scagliandogli la maglia sul volto. - Ciò posto questa Commissione rileva che la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva rispetto ai fatti stessi, anche considerato che il gesto, come riferito dall’arbitro non ha prodotto particolari conseguenze dannose. - Considerata anche la giovane età del calciatore, si ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.11.2006. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Torgiano, delibera di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore NOTTIANI MARCO fino a tutto il 30.11.2006.
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