COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 09 Del 25/08/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC nei confronti della Società Pol. CAMPITELLO
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 09 Del 25/08/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC nei confronti della Società Pol. CAMPITELLO per rispondere della violazione di cui all’Art. 2 c. 4 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio Dirigente Antonio Eusebio
il quale, tesserato per la stagione sportiva 2005/2006 in qualità di Dirigente, non ha inviato la
richiesta di sospensione dall’albo dei tecnici in violazione dell’art. 33 c. 1 del Regolam,ento del
Settore Tecnico.
- Si da atto della presenza dell’Avv. MAGNANELLI Andrea in rappresentanza della Procura
Federale della F.I.G.C. mentre non è presente il Legale Rappresentante della Società Pol.
Campitello;
- ha pronunciato, nella seduta del 18.8.2006, la seguente decisione :
- Esaminati gli atti, questa Commissione ritiene che il deferimento trovi ampio fondamento negli
atti del procedimento essendo pacifico che il Sig. Antonio Eusebio ha violato la suddetta norma
non avendo provveduto, ad inviare la richiesta di sospensione dall’Albo dei Tecnici così come
prescritto.
P.Q.M.
nfligge alla Società Pol. CAMPITELLO, a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione
dell’ammenda pari ad Euro 200,00.
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