COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 22 Del 22/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: _ Pecorelli Fabrizio, calciatore della società Pistrino; _ Volpi Stefano Presidente dell’A.S.D. G.S. Lama Calcio; _ Bartolini Fabio Vice Presidente dell’A.S.D. G.S. Lama Calcio; _ Società A.S.D. G.S. Lama Calcio;

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 22 Del 22/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: _ Pecorelli Fabrizio, calciatore della società Pistrino; _ Volpi Stefano Presidente dell’A.S.D. G.S. Lama Calcio; _ Bartolini Fabio Vice Presidente dell’A.S.D. G.S. Lama Calcio; _ Società A.S.D. G.S. Lama Calcio; incolpati: •il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di G.S. in relazione all’art. 94 ter. delle N.O.I.F.; •il secondo ed il terzo della violazione all’art. 1 comma 1 del Codice di G.S. in relazione all’art. 94 ter. delle N.O.I.F.; •la società A.S.D. G.S. Lama Calcio per la violazione di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di G.S., responsabilità diretta ed oggettiva. ha pronunciato, nella seduta del 21.09.2006, la seguente decisione : F A T T O Con deferimento del 23.05.2006, la Procura Federale della F.I.G.C., rinviava in giudizio a questa Commissione il calciatore Fabrizio Pecorelli, il Presidente ed il Vice Presidente della società A.S.D. G.S. Lama Calcio e la società medesima per rispondere delle violazioni loro ascritte. Le parti, in sede di dibattimento, hanno sostanzialmente ammesso di aver sottoscritto un “accordo propedeutico” che il giocatore Pecorelli non ha rispettato e che la società Lama Calcio intendeva che venisse onorato. Quindi, le incolpazioni loro ascritte hanno trovato fondamento. Sotto il profilo della sanzione ritiene questa Commissione di non adeguarsi ai criteri di severità proposti dal Procuratore Federale, connotando i fatti di minore gravità. Si ritiene, pertanto, equo infliggere al calciatore Pecorelli Fabrizio, la squalifica di giorni 30; al Presidente del Lama Sig. Volpi Stefano ed al Vice Presidente Bartolini Fabio, l’inibizione di giorni 30; alla società l’ammenda di € 200,00. P.Q.M. - infligge, al calciatore Pecorelli Fabrizio la squalifica di giorni 30; - infligge, al Presidente Volpi Stefano ed al Vice Presidente Bartolini Fabio, della società A.S.D. G.S. Lama Calcio, l’inibizione a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per un periodo di giorni 30; - infligge alla società A.S.D. G.S. Lama Calcio, la sanzione dell’ammenda di € 200,00.
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