COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 22 Del 22/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : _ De Francesco Stefano, Presidente della S.S.D. Pierantonio 1965; _ La Società S.S.D. Pierantonio 1965.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 22 Del 22/09/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
NEI CONFRONTI DI :
_ De Francesco Stefano, Presidente della S.S.D. Pierantonio 1965;
_ La Società S.S.D. Pierantonio 1965.
Incolpati: •il primo della violazione di cui agli artt. 3 comma 1 e 4 comma 2 e 3 del Codice di G.S.;
•la seconda per la violazione di cui agli artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 del Codice di G.S.
ha pronunciato, nella seduta del 21.09.2006, la seguente decisione :
F A T T O
Con atto del 26.07.2006, il Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione la
società S.S.D. Pierantonio 1965 ed il suo Presidente Pro-tempore Sig. De Francesco Stefano per
le incolpazioni loro rispettivamente ascritte e sopra indicate.
All’odierna udienza non si è presentata la società S.S.D. Pierantonio 1965, né il suo Presidente,
mentre era presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della
F.I.G.C.
Esaminati gli atti del Deferimento;
Sentite le conclusione del Procuratore Federale;
Constatata la mancata comparizione del Presidente della società S.S.D. Pierantonio 1965, questa
Commissione ritiene provati i fatti contestati agli incolpati che integrano pacificamente il concetto di
dichiarazione lesiva della reputazione del C.R.U., nella persona del Presidente Pro-tempore, del
settore arbitrale ed anche degli organi di giustizia sportiva, circa una presunta e non dimostrata
disparità di trattamento. Preso atto delle conclusione del Procuratore Federale si ritiene di
condividerle apparendo le stesse eque e commisurate alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
•infligge, al Sig. De Francesco Stefano Presidente della società S.S.D. Pierantonio 1965,
l’inibizione a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per un
periodo di giorni trenta;
•infligge alla società S.S.D. Pierantonio 1965, la sanzione dell’ammenda di € 100,00.
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