COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA M. PONTANO – SUBASIO DISPUTATA IL 18.10.2006 A BORGO CERRETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’ammenda di euro 200,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA M. PONTANO - SUBASIO DISPUTATA IL 18.10.2006 A BORGO CERRETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’ammenda di euro 200,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.11.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il referto arbitrale e la puntuale ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro della gara in sede di audizione dinanzi a questa Commissione, non consentono l’accoglimento del pur articolato reclamo della società Subasio. Infatti, l’arbitro è stato preciso nell’individuare i tifosi della società Subasio quando lo minacciavano, sia pure argomentando per deduzioni, ha esattamente ricostruito il lancio del sasso di piccole dimensioni, che ha visto rimbalzare chiaramente sul terreno di gioco. Ha categoricamente escluso che l’oggetto lanciato fosse una pigna. Conseguentemente si ritiene di dover confermare la decisione del G.S. che appare congrua e commisurata all’effettivo svolgimento dei fatti. p.q.m. respinge il reclamo proposto dalla società Subasio confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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