COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROMOZIONE – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ORTANA CALCIO E DAL CALCIATORE RONDELLI PAOLO IN PROPRIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.M. 98 – ORTANA CALCIO DISPUTATA IL 22.10.2006 A MONTECASTELLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE – GIRONE “B”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ORTANA CALCIO E DAL CALCIATORE
RONDELLI PAOLO IN PROPRIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.M. 98 – ORTANA CALCIO
DISPUTATA IL 22.10.2006 A MONTECASTELLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
25.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Squalifica inflitta al calciatore Rondelli Paolo per cinque giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.11.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dai chiarimenti forniti dall’assistente dell’arbitro è risultato confermato che il calciatore
dell’Ortana, Sig. Rondelli Paolo, in seguito alla concessione di un calcio di rigore si avvicinava
all’assistente medesimo protestando, e che nell’occasione sputava al suo indirizzo.
E’ peraltro emerso che il calciatore si trovava a circa due metri dall’assistente e che lo sputo è
stato diretto a terra a circa cinquanta centimetri dall’assistente stesso.
Ciò premesso, questa Commissione ritiene che il comportamento del calciatore sia stato
irriguardoso, ma sicuramente non volto a colpire l’assistente con lo sputo.
Conseguentemente si ritiene equo contenere la sanzione in tre giornate di squalifica.
p.q.m.
in parziale accoglimento del reclamo riduce a tre giornate di squalifica la sanzione inflitta al
calciatore Rondelli Paolo.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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