COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. LAS VEGAS A.S.D., IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.S. MONTE S. MARIA TIBERINA – F.C. LAS VEGAS A.S.D., DISPUTATA IL 01.11.2006 A MONTE SANTA MARIA TIBERINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.10 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 17.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. LAS VEGAS A.S.D., IN RIFERIMENTO
ALLA GARA G.S. MONTE S. MARIA TIBERINA – F.C. LAS VEGAS A.S.D., DISPUTATA IL
01.11.2006 A MONTE SANTA MARIA TIBERINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.10 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL
GIORNO 17.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Per omologazione gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.11.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Perugia omologava la gara in oggetto.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Irregolarità della gara a seguito di partecipazione alla gara di calciatori in posizione
irregolare.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
I
l reclamo proposto dalla F.C. Las Vegas merita accoglimento in quanto dal comunicato ufficiale
nr.2 del 07.09.2006, emergeva un residuo squalifica per il giocatore Mancini Moreno del Monte S.
Maria Tiberina relativa ad una squalifica comminata dal G.S. per la Coppa Umbria Amatori con
proprio comunicato del 21.12.2005. Essendo la gara in questione disputata nell’ambito della
Coppa Umbria Amatori, in questa sede la squalifica doveva essere scontata.
p.q.m.
accoglie il reclamo proposto dalla società F.C. Las Vegas verso l’omologazione della gara con il
Monte Santa Maria Tiberina dell’01.11.2006 ed infligge alla Società Monte S. Maria Tiberina la
sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
DISPONE LA RESTITUZIONE DLELA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. LAS VEGAS A.S.D., IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.S. MONTE S. MARIA TIBERINA – F.C. LAS VEGAS A.S.D., DISPUTATA IL 01.11.2006 A MONTE SANTA MARIA TIBERINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.10 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 17.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA)."