COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S. ELCE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELCE – AMMETTO DISPUTATA IL 28.10.2006 A S.MARCO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 02.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Antolini Fabrizio per tre giornate di gara.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S. ELCE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELCE - AMMETTO DISPUTATA IL 28.10.2006 A S.MARCO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 02.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Antolini Fabrizio per tre giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.11.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Da una attenda disamina del referto di gara, unico elemento utile ai fini dell’istruttoria considerato che l’arbitro è stato impossibilitato a presentarsi dinanzi a questa Commissione, non emerge con chiarezza quale sarebbe stato il comportamento negativo del calciatore Antolini a fine gara. Risulta, infatti, soltanto che costui si trovava vicino agli spogliatoi, circostanza questa che di per sé non configura un comportamento anti-sportivo. Conseguentemente il calciatore deve essere sanzionato soltanto a causa dell’espulsione e per il comportamento assunto nell’occasione nei confronti dell’arbitro, come – seppur genericamente – descritto nel referto. La sanzione deve conseguentemente essere contenuta in due giornate di squalifica. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Antolini Fabrizio. _ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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