COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CIRCOLO ARCI S.EGIDIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA 88 A.S.D. – CIRCOLO ARCI S.EGIDIO DISPUTATA IL 14.10.2006 A COLOMBELLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CIRCOLO ARCI S.EGIDIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA 88 A.S.D. – CIRCOLO ARCI S.EGIDIO DISPUTATA IL 14.10.2006 A COLOMBELLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Irregolare partecipazione di calciatore. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.11.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportata. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Preliminarmente questa Commissione intende affermare la propria competenza a decidere come organo di prima istanza ai sensi e per gli effetti dell’art.42 comma 3 del C.G.S. trattandosi di esaminare la posizione di tesserati della società POL. Colombella 88 A.S.D. che hanno partecipato alla gara in questione. Detto articolo è inquadrato nel titolo VIII del Codice di Giustizia Sportiva relativo alle norme federali nell’ambito della Lega Nazionali Dilettanti Comitato Regionale. Passando all’esame del reclamo proposto dalla società A.S.D. Circolo Arci S. Egidio si ritiene che il medesimo debba essere accolto alla luce delle puntuali dichiarazioni rese dall’arbitro della gara in sede di audizione. La seconda e la terza sostituzione sono avvenute in momenti successivi e distaccate ed autonomi tra di loro pur in un breve lasso di tempo. L’arbitro ha ricordato con certezza che al momento del secondo cambio del Colombella 88 A.S.D. vi era un solo calciatore pronto ad entrare ed uno soltanto pronto ad uscire. p.q.m. accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Circolo Arci S.Egidio ed infligge alla società Pol. Colombella 88 A.S.D., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. _ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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