COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PACIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – S.P. PACIANO DISPUTATA IL 22.10.2006 A TUORO SUL TRASIMENO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Ammenda di euro 320,00; _ Inibizione del dirigente Fratoni Franco fino al 24.11.2006.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 Del 17/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
2^ CATEGORIA – GIRONE “B”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PACIANO, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA TUORO – S.P. PACIANO DISPUTATA IL 22.10.2006 A TUORO SUL TRASIMENO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.35 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Ammenda di euro 320,00;
_ Inibizione del dirigente Fratoni Franco fino al 24.11.2006.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.11.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il reclamo proposto dalla società Polisportiva Paciano merita parziale accoglimento
relativamente all’entità dell’ammenda inflittagli per comportamento offensivo e minaccioso dei
propri calciatori, peraltro non identificati, a fine gara.
Trattasi di fatti avvenuti in un unico contesto e sia pur minacciosi non hanno impedito
all’arbitro di tornare negli spogliatoi senza ulteriori conseguenze.
Congrua e commisurata ai fatti appare la inibizione inflitta dal G.S. al dirigente del Paciano
Sig. Fratoni Franco.
p.q.m.
riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società Polisportiva Paciano ad €. 200,00;
conferma nel resto la impugnata decisione del G.S.
_ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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