COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE DELLA SOCIETÀ PRETOLA ROCCO PASQUALE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRETOLA – TRESTINA DISPUTATA IL 12.11.2006 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica inflitta al calciatore Rocco Pasquale per tre giornate di gara.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE DELLA SOCIETÀ PRETOLA
ROCCO PASQUALE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRETOLA - TRESTINA DISPUTATA IL
12.11.2006 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E
PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ squalifica inflitta al calciatore Rocco Pasquale per tre giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.11.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro e veniva raggiunto
telefonicamente.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’audizione dell’arbitro ha confermato che le frasi ingiuriose sono state pronunciate nei suoi
confronti dal calciatore del Pretola Rocco Pasquale, con ciò ribadendo il contenuto del referto. La
giusta osservazione del Rocco secondo la quale l’assistente di gara, in un lungo referto, non lo ha
individuato tra coloro che ingiuriavano l’arbitro, non appare idonea a superare gli elementi di
responsabilità a carico del Rocco, perché le frasi non sono le stesse e perché sono diversi i tempi
in cui il dirigente Spaterna ha pronunciato le frasi ingiuriose. Tuttavia le frasi pronunciate dal Rocco
vanno inquadrate in un unico contesto temporale ed appaiono meritevoli di una attenuazione della
sanzione per quanto riguarda le ingiurie.
p.q.m.
in parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore del Pretola Rocco
Pasquale, riduce la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara.
_ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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