COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : _ Frattari Paola, all’epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Fossato Calcio, attualmente Vice Presidente della Medesima società con poteri di rappresentanza.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : _ Frattari Paola, all’epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Fossato Calcio, attualmente Vice Presidente della Medesima società con poteri di rappresentanza. incolpato : per rispondere della violazione di cui all’art.27, comma 2 e 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio. ha pronunciato, nella seduta del 30.11.2006, la seguente decisione : F A T T O - Visti gli atti; - Rilevato che dalla documentazione acquisita risulta inequivocabilmente che la Sig.ra Paola Frattari ha convenuto in giudizio dinanzi all’Autorità Giudiziaria l’Assoc. A.S.C. Appennino reclamando il pagamento della somma di 8.000,00 €, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale; - Ritenuto che detto comportamento integra la violazione di cui all’art. 27 comma 2 e 4 dello Statuto; - Vista la richiesta della Procura Federale e stante l’assenza della incolpata. delibera di infliggere alla Sig.ra Frattari Paola la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale per la durata di un anno ai sensi dell’art.11 Bis nr.1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.
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