COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : _ Frattari Paola, all’epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Fossato Calcio, attualmente Vice Presidente della Medesima società con poteri di rappresentanza.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
NEI CONFRONTI DI :
_ Frattari Paola, all’epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Fossato Calcio, attualmente
Vice Presidente della Medesima società con poteri di rappresentanza.
incolpato :
per rispondere della violazione di cui all’art.27, comma 2 e 4, dello Statuto della Federazione
Italiana Giuoco Calcio.
ha pronunciato, nella seduta del 30.11.2006, la seguente decisione :
F A T T O
- Visti gli atti;
- Rilevato che dalla documentazione acquisita risulta inequivocabilmente che la Sig.ra Paola
Frattari ha convenuto in giudizio dinanzi all’Autorità Giudiziaria l’Assoc. A.S.C. Appennino
reclamando il pagamento della somma di 8.000,00 €, senza aver richiesto la preventiva
autorizzazione del Consiglio Federale;
- Ritenuto che detto comportamento integra la violazione di cui all’art. 27 comma 2 e 4 dello
Statuto;
- Vista la richiesta della Procura Federale e stante l’assenza della incolpata.
delibera
di infliggere alla Sig.ra Frattari Paola la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a
ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale per la durata di un anno
ai sensi dell’art.11 Bis nr.1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.
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