COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALE – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. SUBASIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – ANGELANA DISPUTATA IL 14.10.2006 A RIVOTORTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.11 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’inibizione infitta al dirigente Maglie Proietti Giuliano fino al 18.06.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALE – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. SUBASIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO - ANGELANA DISPUTATA IL 14.10.2006 A RIVOTORTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.11 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’inibizione infitta al dirigente Maglie Proietti Giuliano fino al 18.06.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.11.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il procedimento si è svolto senza l’audizione del direttore di gara assente per motivi di studio e non raggiungibile nemmeno a mezzo telefono. Tuttavia il punto di referto relativo alla posizione del dirigente della società Subasio Sig. Maglie Proietti Giuliano, non lascia spazio a dubbi interpretativi nel senso che l’arbitro della gara è stato attinto al volto da uno schiaffo “seppur non pesante” di fronte ai giocatori. Il reclamo della società Subasio non contesta la circostanza sia pur tentando di ridimensionare il gesto del Maglie Proietti Giuliano definendolo “buffetto sulla spalla dell’arbitro forse sfiorando la testa ..”; è del tutto evidente la gravità del fatto commesso dal dirigente della società Subasio per di più alla presenza di giovani calciatori. p.q.m. respinge il reclamo proposto dalla società Subasio confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it