COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.P.D. PICCIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE – FRATTICCIOLA DISPUTATA IL 05.11.2006 A PICCIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’ammenda di € 500,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.P.D. PICCIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE - FRATTICCIOLA DISPUTATA IL 05.11.2006 A PICCIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’ammenda di € 500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.11.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto già riferito nel referto in merito al comportamento tenuto dalla tifoseria del Piccione durante ed al termine della gara, ribadendo – tra l’altro – sia che un tifoso accendeva una motosega brandendola all’indirizzo dell’arbitro, sia che altri tifosi colpivano l’autovettura dell’arbitro stesso danneggiandola. Nonostante la società A.P.D. Piccione sembra essersi attivata prontamente per contenere, quantomeno parzialmente, le intemperanze dei propri sostenitori (l’episodio della motosega si è infatti protratto per pochi secondi in quanto il tifoso è stato fatto allontanare), i fatti posti in essere rivestono una indubbia gravità e non si ritiene sussistano gli estremi per una riduzione della sanzione. p.q.m. respinge il reclamo proposto dalla società A.P.D Piccione, confermando la decisione del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECFLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it