COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIGOR VALTOPINA 2000, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIGOR VALTOPINA – FOSSATO DI VICO DISPUTATA IL 12.11.2006 A VALTOPINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Ottavi Andrea per cinque giornate di gara.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
1^ CATEGORIA – GIRONE “B”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIGOR VALTOPINA 2000, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA VIGOR VALTOPINA - FOSSATO DI VICO DISPUTATA IL 12.11.2006 A VALTOPINA
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Squalifica inflitta al calciatore Ottavi Andrea per cinque giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.11.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Si ritiene di dover accogliere parzialmente il reclamo della società Vigor Valtopina 2000,
relativamente alla posizione del proprio calciatore Ottavi Andrea, in quanto i fatti commessi dal
medesimo calciatore, sono riconducibili in un unico contesto, e non connotati da quella “particolare
gravità” richiesta dalla norma.
p.q.m.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Vigor Valtopina 2000, riduce a tre
giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Ottavi Andrea.
_DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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