COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.50 Del 07/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. VIOLE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – VIOLE DISPUTATA IL 11.11.2006 A SAN GIOVANNI PROFIAMMA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.17 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica calciatore Carloni Cesare fino al 15.02.2007. _ l’ammenda di € 400,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.50 Del 07/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. VIOLE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA - VIOLE DISPUTATA IL 11.11.2006 A SAN GIOVANNI PROFIAMMA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.17 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica calciatore Carloni Cesare fino al 15.02.2007. _ l’ammenda di € 400,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel referto, ribadendo che l’espulsione del calciatore Carloni è conseguita al colpo da costui inflitto al calciatore Onori dalla squadra avversaria. Ha, altresì, ribadito le offese e le minacce poste in essere dai sostenitori della società Viole, precisando tuttavia che detto comportamento è stato, in realtà, fatto congiuntamente da entrambe le tifoserie. Ciò premesso, questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. deve essere integralmente confermata con riferimento al calciatore Carloni Cesare. Appare invece equo equiparare la sanzione a carico della società Viole con quella inflitta alla società Profiamma; conseguentemente riduce ad € 300,00 l’ammenda inflitta alla società reclamante. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.C.D. Viole, riduce l’ammenda inflitta alla predetta società ad €. 300,00. Conferma per il resto l’impugnata decisione del G.S.. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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