COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.50 Del 07/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PROFIAMMA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – VIOLE DISPUTATA IL 11.11.2006 A SAN GIOVANNI PROFIAMMA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.17 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica calciatore Onori Gianluca fino al 30.01.2007. _ squalifica calciatore Ceccotti Stefano per quattro gare. _ l’ammenda di € 300,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.50 Del 07/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PROFIAMMA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA - VIOLE DISPUTATA IL 11.11.2006 A SAN GIOVANNI PROFIAMMA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.17 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica calciatore Onori Gianluca fino al 30.01.2007. _ squalifica calciatore Ceccotti Stefano per quattro gare. _ l’ammenda di € 300,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara, in sede di audizione dinanzi a questa Commissione confermava integralmente il proprio referto precisando che dopo aver subito l’atto di violenza da parte di un calciatore avversario l’Onori Gianluca reagiva sferrando a sua volta un violento calcio all’autore del predetto gesto; a seguito di ciò si verificava una rissa durata parecchi minuti, che riprendeva anche dopo l’avvenuta espulsione di entrambi i protagonisti. Il direttore di gara ha confermato, altresì, che il calciatore Ceccotti Stefano, mentre si recava negli spogliatoi, lo avvicinava chiedendogli di non riportare l’accaduto nel referto di gara in quanto ciò avrebbe sicuramente arrecato danni, sia di classifica che di immagine alla società. Precisava, infine che al termine della gara mentre si recava negli spogliatoi, numerosi sostenitori di entrambe le squadre incitavano i propri giocatori a continuare nella rissa e lo minacciavano reiteratamente. Premesso quanto sopra, rilevata la gravità dei fatti posti in essere dai suddetti tesserati; il reclamo non merita accoglimento alcuno considerato che le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue e commisurate alle violazioni rispettivamente commesse dai calciatori Onori e Ceccotti. Parimenti congrua è da considerarsi la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla società reclamante. p.q.m. Respinge il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Profiamma, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. •DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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