COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.50 Del 07/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TRASIMENO 2000, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTICELLESE – TRASIMENO 2000 DISPUTATA IL 28.10.2006 A PONTICELLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica calciatore Secca Andrea per tre gare.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.50 Del 07/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
2^ CATEGORIA – GIRONE “B”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TRASIMENO 2000, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PONTICELLESE - TRASIMENO 2000 DISPUTATA IL 28.10.2006 A PONTICELLI
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.45 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ squalifica calciatore Secca Andrea per tre gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro, mentre era presente
il Presidente della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dal referto di gara appare ben chiara la dinamica dei fatti verificatesi in campo. Anche
l’audizione del Presidente della società reclamante ha confermato che il calciatore Secca Andrea
ha colpito con “un piccolo calcetto di reazione” un calciatore della squadra avversaria. I fatti si sono
consumati in brevissimo tempo senza nessuno strascico né in campo né fuori. Anche l’arbitro ha
confermato nel suo referto la lieve entità dell’accaduto.
p.q.m.
Riduce la squalifica inflitta al calciatore Secca Andrea a due giornate effettive di gara.
_ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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