COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VALFABBRICA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – CAMPITELLO DISPUTATA IL 25.11.2006 A VALFABBRICA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VALFABBRICA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA - CAMPITELLO DISPUTATA IL 25.11.2006 A VALFABBRICA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). •Per squalifica calciatore Battelli Michele per tre gare; •Per squalifica calciatore Cicci Matteo per tre gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.12.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’assunto della società reclamante secondo il quale i calciatori Cicci Matteo e Bettelli Michele avrebbero colpito i rispettivi avversari involontariamente, non trova conferma dagli atti ufficiali di gara né tanto meno dai precisi e dettagliati chiarimenti forniti in sede di audizione dinanzi questa Commissione dal direttore di gara. L’arbitro ha precisato di aver visto nettamente sia il Cicci che il Bettelli reagire a dei falli effettuati a gioco fermo nei loro confronti colpendo i rispettivi avversari con volontarietà: il Cicci con un violento schiaffo al volto ed il Bettelli con un violento calcio alla gamba, tanto che entrambi cadevano a terra e venivano soccorsi dai loro compagni. Non può pertanto trovare accoglimento la richiesta di riduzione della squalifica apparendo le sanzioni inflitte dal G.S. al Cicci ed al Bettelli assolutamente eque e commisurate alle infrazioni dagli stessi commesse. p.q.m. respinge il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Valfabbrica, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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