COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. CALCIO SAN MARCO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PAPIANO – CALCIO SAN MARCO DISPUTATA IL 26.11.2006 A SPINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
2^ CATEGORIA – GIRONE “D”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. CALCIO SAN MARCO, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PAPIANO – CALCIO SAN MARCO DISPUTATA IL 26.11.2006 A SPINA (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.47 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
•Per squalifica calciatore Prosperini Michele per tre gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.12.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Nonostante la rituale convocazione, l’arbitro non è comparso dinanzi a questa Commissione.
In assenza di ulteriori elementi di valutazione questa Commissione, basandosi sull’esame del
referto di gara, ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti posti in
essere dal calciatore Prosperini Michele e come tale meritevole di integrale conferma.
p.q.m.
respinge il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Calcio San Marco, confermando integralmente
l’impugnata decisione del G.S..
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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