COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.P.D. TURRIS S.LEO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA RELA PADULE – TURRIS S.LEO DISPUTATA IL DÌ 26.11.2006 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
2^ CATEGORIA – GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.P.D. TURRIS S.LEO, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA RELA PADULE – TURRIS S.LEO DISPUTATA IL DÌ 26.11.2006 A GUBBIO (AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.47 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
•Per squalifica inflitta al calciatore Procacci David per tre gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.12.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’audizione dell’arbitro consente di poter inquadrare l’episodio nel tipico fatto di reazione a
gioco fermo, che peraltro non ha prodotto danno all’avversario con il quale l’episodio è stato
chiarito dopo l’espulsione mentre si recavano verso gli spogliatoi.
Pertanto la sanzione inflitta al giocatore Procacci David è meritevole di attenuazione.
p.q.m.
riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Procacci David a due giornate effettive di gara.
_ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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