COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL. PIETRALUNGHESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. PIETRALUNGHESE – PIERANTONIO DISPUTATA IL DÌ 12.11.2006 A PIETRALUNGA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). •Per ammenda di €. 700,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
1^ CATEGORIA – GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL. PIETRALUNGHESE, IN
RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. PIETRALUNGHESE – PIERANTONIO DISPUTATA IL DÌ
12.11.2006 A PIETRALUNGA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006
E PUBBLICATO IN PARI DATA).
•Per ammenda di €. 700,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.12.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’audizione dell’arbitro e del dirigente – delegato della A.S.D. Pol. Pietralunghese consentono
di ritenere che l’incontro si è svolto in un clima agonistico accesso e che il pubblico locale abbia
contestato vivacemente e platealmente l’operato dell’arbitro anche con lancio di oggetti che hanno
messo in pericolo l’incolumità fisica dell’arbitro e degli atleti.
Tuttavia va tenuto in considerazione il comportamento della Pol. Pietralunghese, attraverso il
proprio dirigente Migliorati che si è prodigato per tutelare l’arbitro ed il padre dello stesso, presente
sugli spalti. Questo comportamento era già stato valutato positivamente dal G.S. e questa
Commissione ritiene di poter ridurre l’ammenda inflitta.
p.q.m.
riduce la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla società Pol. Pietralunghese ad €. 400,00.
_ DISPONE LA RESTIUTUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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