COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL. PIETRALUNGHESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. PIETRALUNGHESE – PIERANTONIO DISPUTATA IL DÌ 12.11.2006 A PIETRALUNGA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). •Per ammenda di €. 700,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL. PIETRALUNGHESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. PIETRALUNGHESE – PIERANTONIO DISPUTATA IL DÌ 12.11.2006 A PIETRALUNGA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). •Per ammenda di €. 700,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.12.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro e del dirigente – delegato della A.S.D. Pol. Pietralunghese consentono di ritenere che l’incontro si è svolto in un clima agonistico accesso e che il pubblico locale abbia contestato vivacemente e platealmente l’operato dell’arbitro anche con lancio di oggetti che hanno messo in pericolo l’incolumità fisica dell’arbitro e degli atleti. Tuttavia va tenuto in considerazione il comportamento della Pol. Pietralunghese, attraverso il proprio dirigente Migliorati che si è prodigato per tutelare l’arbitro ed il padre dello stesso, presente sugli spalti. Questo comportamento era già stato valutato positivamente dal G.S. e questa Commissione ritiene di poter ridurre l’ammenda inflitta. p.q.m. riduce la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla società Pol. Pietralunghese ad €. 400,00. _ DISPONE LA RESTIUTUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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