• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE – GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PILA CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PILA CALCIO – CASA CASTALDA DISPUTATA IL 19.11.2006 A PILA (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.45 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
•Per squalifica calciatore Leombruni Michele per sei gare;
•Per inibizione del Dirigente Segazzi Silvano fino al 22.02.2007;
•Per inibizione del Dirigente Fabbri Franco fino al 15.1.2007;
•Per inibizione del Dirigente Cuglini Leonardo fino al 22.12.2006;
•Per ammenda di €.750,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE – GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PILA CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PILA CALCIO – CASA CASTALDA DISPUTATA IL 19.11.2006 A PILA (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.45 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
•Per squalifica calciatore Leombruni Michele per sei gare;
•Per inibizione del Dirigente Segazzi Silvano fino al 22.02.2007;
•Per inibizione del Dirigente Fabbri Franco fino al 15.1.2007;
•Per inibizione del Dirigente Cuglini Leonardo fino al 22.12.2006;
•Per ammenda di €.750,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.12.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dai chiarimenti forniti a questa Commissione dal direttore di gara e dal suo assistente sono
risultati integralmente confermati i fatti dai medesimi riportati nei rispettivi referti, sia con riferimento
al comportamento del pubblico, che a quello del calciatore Leombruni Michele nonché dei dirigenti
Segazzi Silvano, Fabri Franco e Ciglini Leonardo.
Per quanto attiene al comportamento dei tre dirigenti questa Commissione ritiene che le
sanzioni inflitte dal G.S. sono congrue rispetto alla gravità dei fatti e come tali meritevoli di integrale
conferma.
Per contro, la Commissione ritiene di poter contenere in cinque giornate di squalifica la
sanzione inflitta al calciatore Leombruni Michele, considerata l’assenza di conseguenze a seguito
del pestone nei confronti dell’assistente dell’arbitro, e di ridurre ad €. 600,00 l’ammenda a carico
della società.
p.q.m.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Pila Calcio, riduce a cinque
giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Leombruni Michele e riduce ad €. 600,00 la
sanzione dell’ammenda nei confronti della società reclamante, confermando nel resto la decisione
del G.S..
_ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE – GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PILA CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PILA CALCIO – CASA CASTALDA DISPUTATA IL 19.11.2006 A PILA (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.45 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
•Per squalifica calciatore Leombruni Michele per sei gare;
•Per inibizione del Dirigente Segazzi Silvano fino al 22.02.2007;
•Per inibizione del Dirigente Fabbri Franco fino al 15.1.2007;
•Per inibizione del Dirigente Cuglini Leonardo fino al 22.12.2006;
•Per ammenda di €.750,00."