COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROMOZIONE – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PILA CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASA CASTALDA DISPUTATA IL 19.11.2006 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). •Per squalifica calciatore Leombruni Michele per sei gare; •Per inibizione del Dirigente Segazzi Silvano fino al 22.02.2007; •Per inibizione del Dirigente Fabbri Franco fino al 15.1.2007; •Per inibizione del Dirigente Cuglini Leonardo fino al 22.12.2006; •Per ammenda di €.750,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROMOZIONE – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PILA CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASA CASTALDA DISPUTATA IL 19.11.2006 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). •Per squalifica calciatore Leombruni Michele per sei gare; •Per inibizione del Dirigente Segazzi Silvano fino al 22.02.2007; •Per inibizione del Dirigente Fabbri Franco fino al 15.1.2007; •Per inibizione del Dirigente Cuglini Leonardo fino al 22.12.2006; •Per ammenda di €.750,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.12.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dai chiarimenti forniti a questa Commissione dal direttore di gara e dal suo assistente sono risultati integralmente confermati i fatti dai medesimi riportati nei rispettivi referti, sia con riferimento al comportamento del pubblico, che a quello del calciatore Leombruni Michele nonché dei dirigenti Segazzi Silvano, Fabri Franco e Ciglini Leonardo. Per quanto attiene al comportamento dei tre dirigenti questa Commissione ritiene che le sanzioni inflitte dal G.S. sono congrue rispetto alla gravità dei fatti e come tali meritevoli di integrale conferma. Per contro, la Commissione ritiene di poter contenere in cinque giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Leombruni Michele, considerata l’assenza di conseguenze a seguito del pestone nei confronti dell’assistente dell’arbitro, e di ridurre ad €. 600,00 l’ammenda a carico della società. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Pila Calcio, riduce a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Leombruni Michele e riduce ad €. 600,00 la sanzione dell’ammenda nei confronti della società reclamante, confermando nel resto la decisione del G.S.. _ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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