COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. TORGIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO – BASTIA DISPUTATA IL DÌ 12.11.2006 A TORGIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). •Per ammenda di €. 1.200,00;

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.52 Del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. TORGIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO – BASTIA DISPUTATA IL DÌ 12.11.2006 A TORGIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). •Per ammenda di €. 1.200,00; •Per inibizione del Dirigente Franceschini Roberto fino al 19.01.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.12.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il referto arbitrale, l’audizione del 1° assistente e del Presidente del Torgiano, hanno ben rappresentato un clima di tensione agonistica accesa che ha accompagnato la gara durante tutto il suo svolgimento. Altrettanto provato risulta l’atteggiamento minaccioso di alcuni dirigenti del Torgiano, non identificati, dopo la fine della partita e prima che l’arbitro raggiungesse gli spogliatoi. Neppure contestabile, infine, appare il referto del 1° assistente relativamente alla posizione del dirigente del Torgiano Signor Franceschini Roberto. Tuttavia il fatto che alle proteste ed alle minacce verbali non siano seguiti i fatti e che l’arbitro abbia potuto lasciare lo stadio di Torgiano a bordo dell’autovettura dell’assistente Sig. Massino Gianluca depone per una riduzione della sanzione dell’ammenda. p.q.m. conferma integralmente l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Sig. Franceschini Roberto e riduce l’ammenda inflitta alla società Forgiano ad €. 900,00.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it