COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MAGIONE / GRIFO CANNARA DISPUTATA IL 09/12/2006 A MAGIONE – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 13/12/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE SQUARTA MORENA FINO AL 06/02/2007; SQUALIFICA AI CALCIATORI SCORPIONI DONATELLO E SEIDITA ANTONIO PER TRE GARE CADAUNO; AMMENDA DI € 80,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MAGIONE / GRIFO CANNARA DISPUTATA IL 09/12/2006 A MAGIONE – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 13/12/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE SQUARTA MORENA FINO AL 06/02/2007; SQUALIFICA AI CALCIATORI SCORPIONI DONATELLO E SEIDITA ANTONIO PER TRE GARE CADAUNO; AMMENDA DI € 80,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.12.2006 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’Arbitro, l’articolato referto e la ferma contestazione della Società reclamante consentono tuttavia di ritenere accertati i fatti contestati all’Atletico Magione ancorché meritevoli di sanzioni attenuate. Per quanto riguarda la posizione della signora Squarta Morena si ritiene che la stessa fosse presente a fine gara rendendosi protagonista dell’episodio dello strattonamento. Anche se l’Arbitro ha precisato che l’atto non era violento si ritiene equo confermare la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo perché i doveri del Presidente debbono essere sempre improntati a lealtà, correttezza e spirito di collaborazione. Per quanto riguarda la posizione dei due calciatori SCORPIONI Donatello e SEIDITA Antonio si ritiene equo ridurre le sanzioni loro inflitte in quanto lo SCORPIONI ha pronunciato all’indirizzo dell’Arbitro frasi soltanto ingiuriose mentre il SEIDITA soltanto offensive. Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda si ritiene di revocarla in quanto “il comportamento minaccioso del pubblico nei confronti dell’Arbitro a fine gara” non trova riscontro alcuno ne referto e nemmeno in sede di audizione dell’Arbitro. p.q.m. riduce la squalifica inflitta dal G.S. ai calciatori dell’Atletico Magione, SCORPIONI Donatello e SEIDITA Antonio a n.2 giornate effettive di gara per ciascuno; revoca l’ammenda inflitta alla Società Atletico Magione, conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. •ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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