COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A2” – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA LAMA CALCIO – PILA CALCIO DISPUTATA IL 18.11.2006 A LAMA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 22.11.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE MASSETTI ROBERTO FINO AL 22.02.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A2” – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA LAMA CALCIO – PILA CALCIO DISPUTATA IL 18.11.2006 A LAMA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 22.11.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE MASSETTI ROBERTO FINO AL 22.02.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.12.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva ne l’Arbitro della gara per motivi di lavoro ne la Società reclamante non avendone fatta richiesta. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Si tratta di un procedimento da decidere solamente sulle carte non essendo stata possibile l’audizione dell’Arbitro, regolarmente convocato, neppure a mezzo telefono. Congrua e commisurata ai fatti appare la decisione del G.S. in ordine al reiterato comportamento minaccioso dell’Allenatore del Pila Calcio Sig. Massetti Roberto. p.q.m. di respingere il reclamo della Società A.S.D. Pila Calcio confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. . _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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