COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 09/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. FRATTA TODINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE – FRATTA TODINA DISPUTATA IL 11/02/2007 A CASTIGLIONE DELLA VALLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 09/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. FRATTA TODINA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA CASTIGLIONESE – FRATTA TODINA DISPUTATA IL 11/02/2007 A CASTIGLIONE
DELLA VALLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALONZO EDOARDO PER SETTE GIORNATE DI
GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.03.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara, ma veniva
sentito telefonicamente.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’audizione dell’arbitro effettuata a mezzo telefono consente di ritenere meno gravi i fatti
contestati al calciatore Alonzo Edoardo nel senso che il colpo che ha attinto l’avversario non ha
causato danni fisici tanto che il medesimo ha portato a termine la gara.
Risulta altresì che il calciatore Alonzo, dopo la notifica dell’espulsione, ha lasciato il terreno di
gioco tenendo un comportamento corretto.
P.Q.M.
riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Alonzo Edoardo a quattro giornate effettive di gara.
_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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