COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 09/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. FRATTA TODINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE – FRATTA TODINA DISPUTATA IL 11/02/2007 A CASTIGLIONE DELLA VALLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 09/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. FRATTA TODINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE – FRATTA TODINA DISPUTATA IL 11/02/2007 A CASTIGLIONE DELLA VALLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALONZO EDOARDO PER SETTE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara, ma veniva sentito telefonicamente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro effettuata a mezzo telefono consente di ritenere meno gravi i fatti contestati al calciatore Alonzo Edoardo nel senso che il colpo che ha attinto l’avversario non ha causato danni fisici tanto che il medesimo ha portato a termine la gara. Risulta altresì che il calciatore Alonzo, dopo la notifica dell’espulsione, ha lasciato il terreno di gioco tenendo un comportamento corretto. P.Q.M. riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Alonzo Edoardo a quattro giornate effettive di gara. _ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it