COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 09/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. ASSISIUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA CE.CU.RI.S. – ASSISIUM DISPUTATA IL 10/02/2007 A VALTOPINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 09/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. ASSISIUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA CE.CU.RI.S. - ASSISIUM DISPUTATA IL 10/02/2007 A VALTOPINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SERVOLI DANIELE PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Gli atti del procedimento consentono di ritenere provato il comportamento del calciatore Servoli Daniele il quale a fine gara si dirigeva di corsa verso il pubblico avversario offendendolo e minacciandolo reiteratamente, cessato soltanto dopo la notifica della sua espulsione. Irrilevante appare, pertanto, la distinzione tra fatti di particolare violenza e/o di particolare gravità dedotta dalla società reclamante. La decisione del G.S. appare congrua e commisurata ai fatti. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società A.C.D. Assisium confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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