COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 09/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AM 98 – CICONIA CALCIO DISPUTATA IL 11/02/2007 A MONTECASTELLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 09/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AM 98 - CICONIA CALCIO DISPUTATA IL 11/02/2007 A MONTECASTELLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). Per ammenda di €. 300,00; Per inibizione inflitta al dirigente Tonelli Renzo fino al 16.05.2007; Per squalifica inflitta al calciatore Pacioni Mirko per sei gare giornate di gara; Per squalifica inflitta al calciatore Perazzini Alessio per cinque giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’esame degli atti ufficiali di gara e le risultanze dell’istruttoria fanno ritenere congrue e commisurate alle violazioni commesse dagli incolpati le sanzioni loro inflitte dal G.S.; viceversa meritevole di sanzione meno grave appare la società reclamante sia per il breve contesto nel quale i fatti si sono svolti sia perché per gli stessi è stato sanzionato il dirigente Tonelli Renzo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce ad €. 150,00 l’ammenda inflitta dal G.S. alla società A.S.D. Cicoria Calcio; conferma integralmente le sanzioni inflitte dal G.S. al dirigente Tonelli Renzo ed ai calciatori Pacioni Mirko e Perazzini Alessio. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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