COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UMBERTIDE TIBERIS CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELRIGONE – UMBERTIDE TIBERIS CALCIO DISPUTATA IL 25/02/2007 A CASTELRIGONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UMBERTIDE TIBERIS CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELRIGONE - UMBERTIDE TIBERIS CALCIO DISPUTATA IL 25/02/2007 A CASTELRIGONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA per squalifica inflitta al calciatore Missaglia Claudio per tre giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è risultato confermato il comportamento reiteratamente offensivo posto in essere dal calciatore Missaglia Claudio nei confronti di un assistente, concretizzatosi nelle frasi descritte nel supplemento redatto dal medesimo assistente. Il fatto è peraltro sostanzialmente riconosciuto anche dalla stessa società reclamante. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto all’episodio in questione e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società Umbertide Tiberis Calcio confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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