COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. NESTOR IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR – PRETOLA DISPUTATA IL 04/03/2007 A MARSCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 07/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA per inibizione al dirigente Rapastella Giovanbattista fino al 07.05.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. NESTOR IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR – PRETOLA DISPUTATA IL 04/03/2007 A MARSCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 07/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA per inibizione al dirigente Rapastella Giovanbattista fino al 07.05.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Preliminarmente questa Commissione rileva come sia stato impossibile contattare telefonicamente l’arbitro della gara in quanto non raggiungibile presso il suo recapito telefonico. Ciò premesso, da una attenta disamina del referto arbitrale la Commissione ritiene che il comportamento posto in essere dal dirigente Rapastella Giovanbattista integri sicuramente gli estremi della offesa, ma non anche quelli della minaccia in senso proprio. Infatti, come risulta dal referto stesso, detto dirigente è rimasto ad una distanza di circa 10 metri dall’arbitro, per cui il fatto che il Rapastella avesse il pugno alzato all’indirizzo dell’arbitro non costituisce di per sé elemento sufficiente per ritenere che la sua intenzione fosse quella di aggredirlo. Si ritiene pertanto che il dirigente debba essere sanzionato esclusivamente per il suo comportamento offensivo e, conseguentemente, la sanzione dell’inibizione deve essere ridotta fino al 13.04.2007 P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S. Nestor, riduce fino al 13.04.2007 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente Rapastella Giovabattista. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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