COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRUPPO SPORTIVO ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS SANGEMINI – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 25/02/2007 A SANGEMINI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRUPPO SPORTIVO ROMEO MENTI IN
RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS SANGEMINI – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 25/02/2007
A SANGEMINI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA
per squalifica inflitta all’allenatore Baldini Valentino fino al 30.03.2007.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.03.2007 la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto riportato nel referto in merito al
comportamento posto in essere dal Sig. Baldini Valentino nei suoi confronti.
Considerato, tuttavia, che la frase in questione non integra gli estremi della offesa in senso
proprio, quanto piuttosto quella di un comportamento irriguardoso, e considerato altresì che in
seguito alla espulsione il Baldini si è allontanato disciplinatamente dal terreno di gioco, la
Commissione ritiene equo contenere la sanzione della squalifica fino al 15.03.2007.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Gruppo Sportivo Romeo Menti, riduce
la sanzione della squalifica all’allenatore Baldini Valentino fino al 15.03.2007.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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