COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. ERIBERTO BOSICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA LUGNANO – BOSICO DISPUTATA IL 03/03/2007 A LUGNANO IN TEVERINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 07/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. ERIBERTO BOSICO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA NUOVA LUGNANO - BOSICO DISPUTATA IL 03/03/2007 A LUGNANO IN
TEVERINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 76
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 07/03/2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LAHMAR KALID PER TRE GIORNATE DI
GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.03.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
I fatti descritti dall’arbitro nel referto di gara con riferimento al comportamento posto in essere
dal calciatore Lahmar Kalid sono pacifici in quanto sostanzialmente confermati anche dalla società
reclamante.
Ciò posto, la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua rispetto a detti fatti e come tale
meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società P.G.S. Eriberto Bosico, confermando la impugnata
decisione del G.S.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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