COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LA VIRTUS LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.S. FEDERICO MOSCONI – VIRTUS LA CASTRELLANA DISPUTATA IL 13/01/2007 A SFERRACAVALLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 17/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LA VIRTUS LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.S. FEDERICO MOSCONI - VIRTUS LA CASTRELLANA DISPUTATA IL 13/01/2007 A SFERRACAVALLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 17/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CIOTTI ANDREA FINO AL 30.06.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il reclamo proposto non sembra idoneo a connotare di minor gravità il comportamento del calciatore Ciotti Andrea, in quanto in sede di audizione l’arbitro della gara, Sig.ra Proietti Elena, ha dato certa spiegazione dei colpi inferti dal Ciotti nei confronti dell’avversario che si trovava a terra dolorante. La sanzione inflitta dal G.S. appare pertanto congrua e commisurata ai fatti. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Virtus La Castellana e confermando integralmente la impugnata decisione del G.S. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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