COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 30/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO S.ANGELO PONTENUOVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO S.ANGELO PONTENUOVO – JULIA SPELLO DISPUTATA IL 11/03/2007 A S.ANGELO DI CELLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 30/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO S.ANGELO PONTENUOVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO S.ANGELO PONTENUOVO – JULIA SPELLO DISPUTATA IL 11/03/2007 A S.ANGELO DI CELLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BIGARELLI DIEGO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Gli atti del procedimento e l’audizione dell’assistente Campanari tolgono fondamento al reclamo proposto dalla A.C.D. Grifo S.Angelo Pontenuovo nel senso che è stato possibile accertare che il calciatore Bigarelli ha inteso tirare la propria maglia nei confronti della terna arbitrale, predisposta in fila indiana colpendo il primo e precisamente l’assistente Campanari. - Dietro la terna arbitrale non vi erano calciatori della Grifo S.Angelo Pontenuovo bensì solo alcuni dirigenti. - Tuttavia la sanzione inflitta appare rigorosa in considerazione che trattasi di un atto inconsulto e non violento. P.Q.M. riduce la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Bigarelli Diego a 4 giornate effettive di gara. _ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it