COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 30/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : _ Frattari Paola, Presidente della Pol. Fossato di Vico; _ Paccamonti Luciano Presidente della società S.C. Appennino; _ Paciotti Tonino Presidente pro-tempore della Società Pol. Fossato di Vico; _ La società S.C. Appennino; _ La società Polisportiva Fossato di Vico. Incolpati: •Per la violazione di cui all’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 delle norme NOIF. ha pronunciato, nella seduta del 27.03.2007, la seguente decisione :

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 30/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : _ Frattari Paola, Presidente della Pol. Fossato di Vico; _ Paccamonti Luciano Presidente della società S.C. Appennino; _ Paciotti Tonino Presidente pro-tempore della Società Pol. Fossato di Vico; _ La società S.C. Appennino; _ La società Polisportiva Fossato di Vico. Incolpati: •Per la violazione di cui all’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 delle norme NOIF. ha pronunciato, nella seduta del 27.03.2007, la seguente decisione : F A T T O Con atto del 20.09.2006, il Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione le società S.C. Appennino e Pol. Fossato di Vico - il Presidente della Pol. Fossato di Vico Frattari Paola il Presidente Pro-tempore del Fossato di Vico Paciotti Tonino – il Presidente della S.C. Appennino Paccamonti Luciano per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte e sopra indicate. All’odierna udienza si sono presentati le persone incolpate e l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Esaminati gli atti del Deferimento; Sentite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; Questa Commissione osserva: - Per quanto riguarda la questione della competenza a decidere sul deferimento ritiene questa Commissione di averne titolo, anche in relazione al disposto dell’art.29.2 del Nuovo Statuto della F.I.G.C. laddove si afferma l’incompatibilità della qualifica di Consigliere Federale con qualsiasi altra carica elettiva federale. Recentissimamente il Presidente del C.R.U. è stato nominato Consigliere Federale non rivestendo la qualifica di carica elettiva federale. Tantomeno la medesima qualifica può essere attribuita ad un Consigliere eletto del C.R.U.; - Passando al merito del presente giudizio si ritiene provata la responsabilità di tutti gli incolpati per la violazione dell’art.1 del C.G.S. in relazione all’art.96 delle N.O.I.F. - Il Sig. Paccamonti ed il Sig. Paciotti hanno ammesso la sottoscrizione della scrittura privata del 16.07.2002 tra la società Sporting Club Appennino e la società Polisportiva Fossato Calcio, dagli stessi ritenuta violatrice della norma di cui all’art.96 delle N.O.I.F.. La Sig.ra Frattari Paola l’ha fatta propria con comportamenti successivi. - Dagli atti del giudizio appare meritevole di valutazione la lettera spedita, in data 02.01.2003, dal Presidente della Polisportiva Fossato Calcio al Presidente della S.C. Appennino, nella quale veniva manifestata l’intenzione di recedere dalla scrittura privata del 16.07.2002. - Dalle memorie in atti emerge comunque l’ammissione dell’irregolarità commessa dagli incolpati per avere sottoscritto la scrittura medesima; - Per quanto riguarda le sanzioni da infliggersi si dovrà tener conto dell’epoca alla quale i fatti risalgono [anno 2002] e del buon comportamento tenuto dalle parti nel presente giudizio. P.Q.M. ritenuta la responsabilità degli incolpati in relazione ai fatti loro contestati con il deferimento, infligge ai Sig. Paccamonti Luciano, Paciotti Tonino e Frattari Paola la inibizione ha svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale per mesi due; infligge alla società Polisportiva Fossato Calcio la sanzione dell’ammenda di €. 250,00. Dichiara non luogo a procedere nei confronti della S.C. Appennino per avvenuta cessazione dell’attività in seno alla F.I.,G.C.
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