COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 30/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA CECCHERINI MASSIMILIANO QUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – PASSIGNANESE DISPUTATA IL 03/03/2007 A TUORO SUL TRASIMENO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 07/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 84 del 30/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA CECCHERINI MASSIMILIANO QUALE
DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO -
PASSIGNANESE DISPUTATA IL 03/03/2007 A TUORO SUL TRASIMENO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL COMITATO
PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 07/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CECCHERINI MASSIMILIANO FINO AL 10.04.07.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.03.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Gli atti del procedimento e l’audizione dell’arbitro della gara consentono di ritenere connotato
di minore gravità il comportamento del dirigente Ceccherini Massimiliano, il quale si era solo
rammaricato nei confronti dell’arbitro della mancata presenza di un commissario di campo che
avrebbe potuto valutare la prestazione dell’arbitro medesimo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal dirigente Ceccherini Massimiliano,
riduce l’inibizione inflitta allo stesso dirigente fino al 31.03.2007.
_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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