COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 10/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : •Ragnacci Raoul; •Amantini Enzo, tesserato F.I.G.C. in qualità di segretario della A.C. Città di Castello S.r.l. SSD e titolare della delega di rappresentanza della società; •la società A.C. Città di Castello S.r.l. SSD. incolpati : •il calciatore Ragnacci Raoul, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1, CGS, con riferimento all’articolo 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC e all’articolo 8, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.C. Città di Castello S.r.l. SSD – e, per aver disputato 6 gare con la medesima squadra – mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Fossato di Vico; •il Sig. Amantini Enzo, per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1, C.G.S., con riferimento all’articolo 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC ed all’articolo 8, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Ragnacci Raoul senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il tesseramento de quo; – 2282 / CU 88 – •la società A.C. Città di Castello per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. delle condotte ascritte ai suoi tesserati come sopra indicate. ha pronunciato, nella seduta del 10.04.2007, la seguente decisione :

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 10/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : •Ragnacci Raoul; •Amantini Enzo, tesserato F.I.G.C. in qualità di segretario della A.C. Città di Castello S.r.l. SSD e titolare della delega di rappresentanza della società; •la società A.C. Città di Castello S.r.l. SSD. incolpati : •il calciatore Ragnacci Raoul, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1, CGS, con riferimento all’articolo 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC e all’articolo 8, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.C. Città di Castello S.r.l. SSD - e, per aver disputato 6 gare con la medesima squadra – mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Fossato di Vico; •il Sig. Amantini Enzo, per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1, C.G.S., con riferimento all’articolo 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC ed all’articolo 8, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Ragnacci Raoul senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il tesseramento de quo; - 2282 / CU 88 - •la società A.C. Città di Castello per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. delle condotte ascritte ai suoi tesserati come sopra indicate. ha pronunciato, nella seduta del 10.04.2007, la seguente decisione : F A T T O Con deferimento del 22 marzo 2007, la Procura Federale della F.I.G.C. rinviava a giudizio dinanzi questa Commissione Disciplinare il calciatore Ragnacci Raoul, il Sig. Amantini Enzo e la società A.C. Città di Castello S.r.l. SSD, per rispondere delle violazioni delle norme sopra citate. All’odierna udienza si è presentato il Sig. Calagreti Fabio Presidente dell’A.C. Città di Castello, non si sono presentati gli altri incolpati. La Procura Federale della F.I.G.C. è rappresentata dall’Avv. Cotugno Leonardo. Esaminati gli atti del deferimento. Sentite le conclusioni del Procuratore Federale. La Commissione, a scioglimento della riserva contenuta nel verbale di udienza in pari data, ha emesso la seguente decisione. Il deferimento della Procura Federale della FIGC nei confronti di tutti gli incolpati, ha trovato integrale conferma negli atti del giudizio ed anche nell’istruttoria. Il calciatore Ragnacci ed il dirigente Amantini, avanti all’Ufficio Indagini, hanno ammesso le rispettive responsabilità, sia pure evidenziando la loro convinzione sul fatto che il Ragnacci doveva ritenersi “svincolato”. La stessa società, A.C. Città di Castello, nella propria memoria difensiva del 02.04. u.s. e con l’audizione del proprio Presidente Sig. Calagreti, hanno dato atto della posizione irregolare del calciatore Ragnacci sotto un profilo meramente burocratico. Le procedure dello svincolo del calciatore in questione, anche in relazione all’età ed a quanto previsto dall’art. 32 bis delle N.O.I.F., non sono state rispettate violandosi in tal modo l’art. 40.4 delle stesse NOIF, secondo il quale non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. Non serve il richiamo alla buona fede da parte degli incolpati per ritenerli esenti dalla violazione dell’art. 1 del CGS contestato, nel senso che era preciso dovere del Sig. Amantini Enzo, nella qualità, accertarsi della regolare posizione del calciatore Ragnacci, indipendentemente dalle sue assicurazioni verbali e della presunta e mai dimostrata esistenza della lista di svincolo. Sotto questo primo profilo la Commissione ritiene pertanto provata la responsabilità di tutti gli incolpati. Per quanto attiene alle sanzioni da infliggere appaiono pienamente condivisibili le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura Federale, il quale, oltre che aver compiutamente esposto i fatti, né ha ben compreso la gravità, pur dando esplicitamente atto del buon comportamento tenuto dagli incolpati, sia davanti l’Ufficio Indagini sia dal Presidente in sede di audizione dinanzi questa Commissione. Al riguardo va incidentalmente dato atto che il precedente richiamato dalla società deferita, che si acquisisce agli atti del procedimento per ogni opportuna conoscenza, si ritiene inconferente e non sovrapponibile al caso di specie. Si ritiene pertanto che sei punti di penalizzazione in classifica da infliggere alla società A.C. Città di Castello rispondono a criteri di equità e congruità per i fatti commessi, anche considerando la buona fede che ha ispirato i comportamenti degli incolpati.. Analogo ragionamento è riferibile alle posizioni del Ragnacci e dell’Amantini. P.Q.M. Infligge a tutti gli incolpati le seguenti sanzioni: al calciatore Ragnacci Raoul, la squalifica per un mese; al dirigente Amantini Enzo, la inibizione per anni uno a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale; alla società A.C. Città di Castello, la penalizzazione di sei punti in classifica ed €. 200,00 di ammenda.
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