COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 13/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CE.CU.RI.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA BACIGALUPO – CE.CU.RI.S, DISPUTATA IL 10/03/2007 A MORGNANO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 40 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 14/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 90 del 13/04/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
3^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CE.CU.RI.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA
BACIGALUPO - CE.CU.RI.S, DISPUTATA IL 10/03/2007 A MORGNANO – (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 40 DEL COMITATO
PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 14/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIAVAGLIA DANIELE PER CINQUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.04.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Gli atti del procedimento e l’audizione dell’arbitro rendono privo di fondamento il reclamo
proposto dalla società Sportiva CE.CU.RI.S., in quanto è emerso con certezza la responsabilità del
calciatore Ciavaglia Daniele in ordine ai fatti a lui contestati, gravi e reiterati.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società Sportiva CE.CU.RI.S, confermando integralmente la
impugnata decisioni del G.S..
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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