COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SIGILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SIGILLO – FRATTICIOLA DISPUTATA IL 18/03/2007 A SIGILLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21/3/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SIGILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SIGILLO - FRATTICIOLA DISPUTATA IL 18/03/2007 A SIGILLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21/3/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DE JULIS DORIANO PER CINQUE GIORNATE DI GARA; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.04.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore De Julis Doriano. In particolare l’arbitro ha escluso che il colpo inferto dal De Julis al volto dell’avversario a terra sia stato involontario, con ciò smentendo quanto prospettato sul punto dalla società reclamante. L’arbitro, posizionato alla distanza di un metro, ha infatti precisato che il De Julis ha intenzionalmente colpito l’avversario mentre avrebbe potuto tranquillamente saltarlo e che nell’immediatezza lo stesso allenatore del Sigillo si è scusato per il comportamento del suo giocatore. - Ciò posto, la sanzione appare congrua rispetto alla gravità del fatto e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Sigillo, confermando integralmente la impugnata decisioni del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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