COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL TODINO – DEL NERA DISPUTATA IL 24/03/2007 A CASTEL TODINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL TODINO – DEL NERA DISPUTATA IL 24/03/2007 A CASTEL TODINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ARAMINI FRANCO PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.04.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - L’esame degli atti e l’audizione dell’arbitro consentono di ritenere provata la circostanza della testata inferta dal calciatore Aramini Franco nei confronti di un avversario. - Il reclamo proposto dalla società Del Nera non trova fondamento in nessuna altra circostanza. - La sanzione inflitta dal G.S. all’Aramini appare congrua e commisurata ai fatti. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dall’A.S.D. Del Nera confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it