COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. G.R.S TERNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNI EST – G.R.S. TERNI DISPUTATA IL 31/03/2007 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04/04/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. G.R.S TERNI IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TERNI EST – G.R.S. TERNI DISPUTATA IL 31/03/2007 A TERNI (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04/04/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SABINA FRANCESCO PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.04.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il
Presidente della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Il reclamo proposto dalla Società G.R.S. Terni consta fortemente con il referto arbitrale e con
quanto meglio precisato dall’arbitro in sede di audizione.
- La sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Sabina Francesco appare equa se si sommano la
espulsione per doppia ammonizione e per le successive offese rivolte all’arbitro.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla G.R.S. Terni confermando integralmente l’impugnata decisione
del G.S..
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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