COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMATORI V. LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI V. LA CASTELLANA – SELLANESE DISPUTATA IL 10/03/2007 A LA BRUNA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 40 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 14/3/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
3^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMATORI V. LA CASTELLANA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI V. LA CASTELLANA - SELLANESE DISPUTATA IL
10/03/2007 A LA BRUNA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N. 40 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 14/3/2007
PUBBLICATO IN PARI DATA)
PER L’AMMENDA DI €. 200,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.04.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Dall’esame degli atti, si evince in modo inconfutabile il comportamento di alcuni tifosi della
società Amatori Virtus La Castellana durante lo svolgimento della gara fino alla sospensione
decretata dall’arbitro. Pertanto, la sanzione inflitta dal G.S. alla società Amatori Virtus La
Castellana appare congrua e commisurata ai fatti.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società Sportiva Amatori Virtus La Castellana, confermando
integralmente la impugnata decisioni del G.S..
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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