COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA / TODI DISPUTATA IL 23/03/07 A CANNARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/07 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
CANNARA / TODI DISPUTATA IL 23/03/07 A CANNARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL
GIORNO 28/03/07 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ APPLICAZIONE DELL’ART. 12 COMMA 5 DEL C.D.S. .
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26/04/07, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria omologava il risultato della gara ottenuto sul campo.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
•Tesseramento irregolare del calciatore della Società Sportiva Todi TASSILE RICARDO
ARIEL e pertanto chiedeva applicazione dell’art. 12 Comma 5 del C.G.S.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva il legale rappresentante della
Società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Il reclamo proposto dalla A.S.Cannara avverso il tesseramento del calciatore del Todi F.C.
Ricardo Ariel Tassile appare privo di fondamento e comunque non idoneo a superare la
presunzione di verità della comunicazione dello Ufficio Tesseramenti di Roma del 21.3.2007.
L’ulteriore accertamento esperito da questa Commissione ha confermato la qualifica di calciatore
“non professionista” del Tassile il quale, in precedenza aveva militato nel Club Deportivo Colonia in
Uruguay. Inoltre l’Ufficio Tesseramento ha richiamato il dettato dell’ art. 114 punto 1 delle N.O.I.F.
secondo il quale un calciatore che è stato tesserato come professionista può essere
successivamente tesserato come dilettante purchè siano trascorsi 30 giorni dalla disputa dell’
ultima gara. Di tutto ciò non vi è prova negli atti del procedimento.
- Si ritiene pertanto che il tesseramento del calciatore Ricardo Ariel Tassile sia stato effettuato
dall’ Ufficio Tesseramento di Roma nell’ assoluto rispetto della normativa e deve ritenersi del tutto
legittimo.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dall’ A.S. Cannara avverso il tesseramento del calciatore Ricardo
Ariel Tassile della società Todi F.C..
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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